Normativa e fisco

Che cosa sono le schedine alloggiati?

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026

Le schedine alloggiati sono la comunicazione obbligatoria delle generalità degli ospiti all'autorità di Pubblica Sicurezza, come previsto dall'articolo 109 del TULPS. L'obbligo riguarda i gestori di tutte le strutture ricettive e anche i locatori di immobili per periodi inferiori a 30 giorni. La trasmissione dei dati avviene esclusivamente in via telematica attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato. Questo adempimento è distinto e non sostituisce la comunicazione ISTAT o la gestione dell'imposta di soggiorno.

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Come funziona

Il gestore della struttura deve richiedere le credenziali di accesso al portale Alloggiati Web presso la Questura competente per la provincia in cui si trova l'immobile. Al momento del check-in, deve identificare ogni ospite, inclusi i minori, tramite un documento di identità valido.

Le generalità raccolte vanno inserite nel portale entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Per soggiorni di durata non superiore alle 24 ore, il termine per la comunicazione è ridotto a 6 ore dall'arrivo. Al termine dell'invio, il sistema genera una ricevuta digitale che il gestore è tenuto a scaricare e conservare per almeno cinque anni.

Perché è importante

L'invio delle schedine alloggiati è un adempimento fondamentale per la sicurezza pubblica e un obbligo di legge non delegabile. L'omessa o tardiva comunicazione integra una contravvenzione penale, punita dall'articolo 17 del TULPS con l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro. La corretta gestione di questa procedura è essenziale per operare nella legalità ed evitare sanzioni penali.

Fonti ufficiali e riferimenti

Domande frequenti su Schedine alloggiati

Chi deve inviare le schedine alloggiati?+
L'obbligo riguarda tutti i gestori di strutture ricettive, incluse quelle alberghiere ed extralberghiere come case vacanze, B&B e affittacamere. Si estende anche ai privati che stipulano contratti di locazione breve di durata inferiore a 30 giorni, siano essi proprietari, sublocatori o comodatari. L'unica eccezione prevista dalla normativa nazionale riguarda i rifugi alpini iscritti negli appositi elenchi regionali o provinciali.
Quali sono le scadenze per la comunicazione?+
La comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite. Questa scadenza si riduce a sole 6 ore per i soggiorni la cui durata non supera le 24 ore. I termini sono perentori e validi tutti i giorni dell'anno, inclusi weekend e festivi. Il portale Alloggiati Web è attivo 24 ore su 24 per consentire il rispetto di queste tempistiche.
Cosa succede se non invio o invio in ritardo le schedine?+
L'omessa o tardiva comunicazione dei dati degli alloggiati costituisce una contravvenzione penale, sanzionata dall'art. 17 del TULPS. La pena prevista è l'arresto fino a tre mesi o un'ammenda fino a 206 euro. Non si tratta di una semplice sanzione amministrativa, e l'illecito si configura anche in caso di invio tardivo, a meno che non si possa dimostrare un malfunzionamento del portale correttamente segnalato.
Posso fare il self check-in e inviare le schedine?+
Il self check-in è compatibile con l'obbligo di comunicazione, ma non può avvenire senza l'identificazione visiva dell'ospite. La normativa richiede un'identificazione "de visu" (di persona), che secondo la giurisprudenza può avvenire anche tramite una videochiamata in tempo reale al momento dell'arrivo. Procedure che prevedono solo l'invio di documenti e la ricezione di un codice di accesso, senza un controllo visivo dal vivo, non sono considerate conformi.
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