Normativa e fisco

Che cos'è Alloggiati Web?

Ultimo aggiornamento: 18/08/2026

Alloggiati Web è il portale telematico della Polizia di Stato attraverso cui i gestori di strutture ricettive e i locatori di affitti brevi comunicano le generalità degli ospiti all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo, previsto dall'articolo 109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), riguarda chiunque offra alloggio a pagamento per meno di 30 giorni, inclusi proprietari, gestori di case vacanze, B&B e affittacamere. La trasmissione dei dati, noti come 'schedine alloggiati', deve avvenire esclusivamente online.

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Come funziona

Per utilizzare il servizio, il gestore deve richiedere le credenziali di accesso alla Questura competente per la provincia in cui si trova l'immobile. Una volta ottenute, si accede al portale alloggiatiweb.poliziadistato.it. Il sistema prevede un'autenticazione a due fattori per garantire la sicurezza degli accessi.

La comunicazione va effettuata entro 24 ore dall'arrivo dell'ospite, o entro 6 ore per soggiorni inferiori alle 24 ore. Al termine dell'invio, il portale genera una ricevuta digitale che il gestore è tenuto a scaricare e conservare per almeno cinque anni, come indicato dalle Questure.

Perché è importante

La corretta e puntuale comunicazione ad Alloggiati Web è un adempimento legale non delegabile e la sua omissione o il ritardo costituiscono un reato penale. Per host e property manager è fondamentale integrare questa procedura nel proprio flusso di lavoro del check-in, poiché la sanzione si applica anche in caso di invio tardivo. È un obbligo distinto e aggiuntivo rispetto alla comunicazione ISTAT e al versamento dell'imposta di soggiorno.

Esempi

  • Un host che affitta il suo appartamento su un portale OTA per un weekend deve comunicare le generalità degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo.
  • Un property manager che gestisce dieci case vacanze deve ottenere credenziali distinte per ogni Questura di competenza e inviare i dati per ciascun ospite di ogni struttura.
  • Un ospite che prenota per una sola notte obbliga il gestore a inviare i dati entro 6 ore dal suo arrivo.
  • In caso di malfunzionamento del portale, il gestore deve documentare il problema, per esempio con uno screenshot, e seguire le procedure indicate dalla Questura per segnalare l'impedimento ed evitare sanzioni.

Fonti ufficiali e riferimenti

Domande frequenti su Alloggiati Web

Cosa succede se non invio le schedine alloggiati in tempo?+
L'omessa o tardiva comunicazione delle generalità degli ospiti integra una violazione dell'articolo 109 del TULPS, sanzionata penalmente dall'articolo 17 dello stesso testo. La sanzione consiste nell'arresto fino a tre mesi o in un'ammenda fino a 206 euro. Trattandosi di una contravvenzione, è possibile estinguere il reato tramite oblazione. Anche un ritardo di poche ore costituisce violazione, salvo comprovato malfunzionamento del sistema.
Devo comunicare anche i dati dei minori?+
Sì, l'obbligo di comunicazione riguarda tutti gli ospiti alloggiati, inclusi i minori, anche se accompagnati dai genitori. L'articolo 109 del TULPS prevede che si possa dare alloggio solo a persone munite di un documento di identità idoneo. Pertanto, al momento del check-in è necessario richiedere e registrare un documento valido per ogni singola persona, neonati compresi, per poi trasmettere i dati tramite il portale.
Posso inviare i dati via email o PEC alla Questura?+
No, la trasmissione delle generalità degli alloggiati deve avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Alloggiati Web. Il Decreto Ministeriale del 7 gennaio 2013 ha reso obbligatorio l'uso del sistema online. Non sono ammesse forme alternative di comunicazione come l'invio di schedine cartacee, email, PEC, file di testo o fotografie dei documenti degli ospiti. Qualsiasi invio con modalità diverse non è considerato valido.
Il self check-in è compatibile con l'obbligo di Alloggiati Web?+
Sì, ma con precise condizioni. Il gestore deve identificare l'ospite. Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sent. 9101/2025), l'identificazione può avvenire di persona o tramite un videocollegamento in tempo reale al momento dell'arrivo. Non è conforme un sistema basato solo sull'invio di foto dei documenti e sull'accesso automatizzato con codici o keybox, senza una verifica visiva contestuale della corrispondenza tra ospite e documento.
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